Ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera d) del D.P.R n.146 del 16 novembre 2018, le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendibili agli utilizzatori finali unicamente in presenza di dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014. L’art. 16 comma 3 del D.P.R n.146 del 16 novembre 2018 prevede anche che il venditore comunichi alla Banca dati gas fluorurati i dati inerenti il prodotto venduto, l’anagrafica dell'acquirente e la relativa dichiarazione d'impegno.

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